Diritto dei figli alla bigenitorialità a scuola

Si segnala l’interessante circolare del MIUR 2.9.2015 n.5336 che illustra ai direttori scolastici di tutto il territorio nazionale come contribuire a rendere effettivo il diritto dei figli minori di coppie separate (o divorziate o mai coniugate) alla bigenitorialità, fornendo la possibilità al genitore non collocatario o anche non affidatario di vigilare sull’istruzione, andamento scolastico del figlio e partecipare alla valutazione dell’offerta formativa dell’istituto. 
Il testo non è privo di gaffes (come quella di indicare il giudice competente a decidere per i figli nati fuori dal matrimonio il Giudice dei Minori quando è stata definitivamente stabilità, con legge dello Stato, che sia il Tribunale Civile ordinario a decidere su tutti i casi di affidamento dei figli, senza alcuna differenza se essi siano nati nel o fuori dal matrimonio dei genitori) e di imprecisioni ma è molto interessante. Infatti, al di là delle parole, per rendere effettivo il diritto dei figli ad avere accanto entrambi i genitori, che siano messi in grado di partecipare fattivamente e  vigilare sulla loro educazione, oltre a contribuire al loro mantenimento, occorre che anche la scuola faccia dei passi concreti. Ed ecco che il Ministro, mettendo al centro della riforma i diritti del minore tra i quali quello di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori, anche se separati, esemplifica alcune delle azioni amministrative che le scuole possono  porre in essere per favorire la piena attuazione di questi diritti:

• inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato / divorziato / non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

• attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (SMS o email).

• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

A cura dell’avv. Adriana Massarani