Il mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione dei genitori

A cura dell’avv. Giampaolo Pisano

Sono separato da mia moglie da diversi anni. Nel contempo i miei due figli nati in vigenza del matrimonio sono divenuti maggiorenni. Ciò nonostante, continuo a corrispondere a mia moglie un assegno per il loro mantenimento. Posso interrompere il versamento a far data dal compimento del 18° anno o devo continuare a mantenere i miei figli che, purtroppo, ancora non lavorano?

È noto che di recente è entrata in vigore una profonda riforma del diritto di famiglia che, in parte, ha interessato anche l’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni. Come tutte le riforme, anche questa ha dato luogo a varie interpretazioni del dettato normativo che, purtroppo, sempre più spesso non eccellere per chiarezza e comprensibilità.
Ancora prima della riforma, si era consolidato l’orientamento giurisprudenziale che confermava l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche oltre la maggiore età e fino al loro raggiungimento dell’indipendenza economica. A tal proposito, è bene precisare che il concetto di mantenimento si estende ben oltre quello di semplice appagamento delle esigenze alimentari ma si allarga fino a comprendere tutte le necessità abitative, sportive, scolastiche, sanitarie e sociali di cui i figli necessitano.
Con l’entrata in vigore della riforma, non è mutato l’orientamento giurisprudenziale che allungava l’obbligo di mantenimento dei figli fino alla realizzazione della loro autonomia economica, quindi, ben oltre, il compimento della maggiore età.
Tuttavia, come si è accennato sopra, il dettato normativo difetta di chiarezza ed offre lo spunto a non poche riflessioni che spesso si trasformano in liti giudiziarie proprio sull’interpretazione della parole usate dal legislatore.
Infatti, l’articolo 155 quinquies del codice civile non dice espressamente che il Giudice deve disporre l’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiori, ma usa la più ambigua locuzione “può disporre”. Non è certo necessario soffermarsi sulla differenza la il concetto di discrezionalità (può disporre) e dovere (deve disporre).
È chiaro che la formulazione codicistica ha, necessariamente, spinto i giuristi ad indagare sull’intima volontà dell’enigmatico legislatore. Il risultato di questa ricerca è stato quello di ritenere che al giudice sia stato attribuito il compito di eseguire una valutazione sulle concrete condizioni del figlio maggiorenne per il quale si chiede l’assegno ed, in base alla valutazione, decidere se concedere o meno l’assegno, nonché la sua misura.
Certamente, è rimasto invariato il precedente orientamento che conferma l’obbligo patrimoniale dei coniugi al mantenimento dei figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ovviamente, in ragione delle loro esigenze di vita ed al contesto familiare sociale in cui vivono.
Assodato che il nostro lettore deve continuare a corrispondere l’assegno in favore dei figli avuti dalla moglie da cui è separato, l’attenzione si sposta sulla durata di tale impegno.
Come è facile immaginare, non è possibile porre un limite d’età o di tempo all’obbligo di mantenimento posto che il contributo serve a permettere al giovane di svolgere le attività propedeutiche al raggiungimento della sua stessa maturità economica, quindi, a formarsi culturalmente e socialmente fino ad essere autosufficiente. È noto, infatti, che oggi l’età dell’affrancazione dai genitori si è spostata verso l’alto e non è possibile stabilire a priori quando i figli saranno indipendenti economicamente.
Tuttavia, deve precisarsi che l’obbligo di corresponsione dell’assegno in favore dei figli maggiorenni non cessa automaticamente per effetto del raggiungimento dell’autonomia economica del discendente.
L’obbligo dei genitori perdura fino a quando il genitore gravato dall’obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto la sospirata indipendenza economica, ovvero, che il mancato raggiungimento dipenda da sua espressa volontà o da un atteggiamento colpevole ed ingiustificato, quale quello di un figlio che, ad esempio, rifiuta le proposte di lavoro.
L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento cessa solo per effetto di una decisione giudiziale. Quindi, l’interessato, attraverso il suo legale di fiducia, dovrà formulare espressa domanda al Tribunale che, riunito in camera di consiglio, sarà l’unico Organo legittimato a porre fine all’obbligo a carico del genitore.
Preso atto di quanto sopra, pare di poter concludere che il nostro lettore dovrà ancora continuare a corrispondere l’assegno in favore di figli maggiorenni fino a quando questi ultimi non avranno conquistato la loro indipendenza economica e lui non avrà formulato espressa domanda al Tribunale.