Conseguenze dell’addebito nella separazione

Conseguenze dell’addebito nella separazione

Spesso ci si chiede quali siano le conseguenze dell’addebito nella separazione.

Non di rado un coniuge insiste per chiedere l’addebito della separazione all’altro coniuge senza conoscere esattamente le conseguenze e i confini della sua richiesta.
Infatti, spesso si ignora che le conseguenze sono solamente di natura economica: la perdita della capacità successoria nei confronti dell’altro coniuge e la perdita del diritto al mantenimento.
Al contrario, rimane invariato il diritto agli alimenti.
Dal combinato disposto degli articoli 156 e 548 cc, infatti, si rileva che il coniuge al quale è stato addebitato il fallimento coniugale perde i diritti successori, mentre, se non è in possesso di adeguati redditi propri, mantiene il diritto ad avere un assegno alimentare che può trasformarsi in assegno vitalizio in caso di morte del coniuge.
Come si vede, quindi, l’addebito non ha alcun rilievo sanzionatorio. Non è infatti un caso che da più parti si sostenga la necessità di sostituire questo vetusto istituto con un altro che preveda un sistema sanzionatorio conseguente il mancato rispetto degli obblighi coniugali.
In effetti, a ben osservare la vigente norma, si scorgono delle disparità di trattamento fra coloro che sono riusciti a far addebitare la separazione all’altro coniuge, ma allo stesso tempo non sono titolari di beni successori, e coloro che, invece, risultano titolari di beni.
È chiaro che nel primo caso l’addebito non avrà alcuna conseguenza pratica, mentre nella seconda ipotesi, le conseguenze sono soprattutto economiche.
Anche per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, si assiste ad una evidente disparità di trattamento a seconda che la separazione sia addebitata al coniuge che ha diritto al mantenimento, che in questo caso perderà il suo diritto, ovvero, sia stata addebitata al coniuge che deve corrispondere l’assegno, il quale non cambierà la sua posizione di fatto.
Non vi è dubbio che la norma così impostata favorisce il coniuge benestante, il quale, nella peggiore delle ipotesi, continuerà a versare l’assegno di mantenimento, così come se si trattasse di una separazione senza addebito. I coniugi più deboli, invece, perderanno il diritto al mantenimento e manterranno solo il diritto all’assegno alimentare.

Il risarcimento del danno

Per tale motivo da più parti si parla di pensionamento della disciplina da sostituire con una maggior tutela e garanzia degli obblighi coniugali con la previsione di un risarcimento del danno in caso di violazione.
Tuttavia, deve rilevarsi che la giurisprudenza ha già aperto la strada all’azione del risarcimento del danno che non è processualmente incompatibile con la domanda di addebito.
Sotto quest’ultimo profilo deve ricordarsi che non è possibile proporre la domanda di addebito dopo che il resistente ha chiesto l’addebito al ricorrente.
Infine, la morte del coniuge nei cui confronti è stato chiesto l’addebito, comporta la cessazione della materia del contendere con l’impossibilità a pronunciarsi nel merito della domanda.

Avv. Giampaolo Pisano – Associazione Mamme e Papà Separati Sardegna – rete RENAGESE