Assegno divorzile: non spetta se il matrimonio ha avuto breve durata

Assegno divorzile: non spetta se il matrimonio ha avuto breve durata

Con una recente sentenza (n. 12021/2019), la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di una donna avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.

A fondamento della propria domanda, la ricorrente si era limitata ad evidenziare la disparità tra gli attuali redditi dei due coniugi, tale da non consentirle di conservare il medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente dalla Suprema Corte, alla luce dei nuovi principi interpretativi affermatisi a seguito della sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite.

Secondo tali principi, l’assegno divorzile non può avere esclusivamente una funzione assistenziale, bensì anche perequativo-compensativa. La misura deve essere cioè finalizzata a compensare adeguatamente il maggior sacrificio sostenuto da uno dei due coniugi, riguardo alla perdita di possibilità economiche ed aspirazioni professionali, in relazione al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la sola disparità reddituale tra i due coniugi non giustificasse il riconoscimento di un assegno in favore della richiedente. Quest’ultima disponeva comunque di un reddito adeguato, ed anzi incrementato nel corso degli anni, idoneo pertanto a consentirle di condurre una vita dignitosa, senza che possa assumere rilevanza l’idoneità o meno di detto reddito a garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

La Corte ha inoltre tenuto conto della breve durata del matrimonio e dell’assenza di figli, per cui ha escluso la sussistenza di un sostanziale contributo della richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.

Avv. Marco Schirru

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