Inadempimento agli obblighi di assistenza verso il figlio: risarcimento del danno
Inadempimento agli obblighi di assistenza verso il figlio: risarcimento del danno
Con una recente ordinanza (n. 14382/2019), la Cassazione ha confermato la condanna di un padre al risarcimento del danno cagionato ad una figlia (circa € 66.000,00), conseguente al mancato adempimento ai suoi doveri genitoriali.
Più precisamente, il Tribunale aveva accolto il ricorso della figlia, la quale aveva lamentato la totale assenza del padre. Questi da lungo tempo non si era più interessato a lei, privandola di ogni forma di assistenza morale e materiale.
Tale condotta aveva cagionato alla ragazza notevole sofferenza e disagio, con importanti conseguenze non solo di carattere morale, ma anche prettamente patrimoniale (la ragazza, priva di sostegno sia economico che morale/affettivo, aveva interrotto prematuramente gli studi).
A nulla valevano le difese del genitore, il quale peraltro non negava affatto di essere stato un padre “assente”, ma riteneva che il compito di sostenere la figlia ed occuparsi delle sue necessità gravasse prevalentemente sulla madre convivente, e che l’inadeguatezza di quest’ultima avesse dato origine al pregiudizio sofferto dalla figlia.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, evidenzia che “La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri”
Nello specifico, la Corte ha poi evidenziato come fosse stato adeguatamente provato (o comunque non contestato) non solo il suddetto inadempimento, ma anche il concreto danno che ne è conseguito (nel caso di specie, la perdita di chance subita dalla ragazza costretta ad abbandonare anzitempo gli studi).
Si tratta di un caso certamente non isolato nella più recente giurisprudenza. Il risarcimento di tale tipologia di danno è espressamente prevista nel nostro ordinamento, ed anzi esso può essere riconosciuto anche in favore del minore d’età, ogni qual volta si verifichi una grave inadempienza degli obblighi assunti dai genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità di affidamento, ovvero vengano compiuti “…atti che comunque rechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento” (art. 709-ter c.p.c.).
Avv. Marco Schirru