Addebito: si può chiedere anche dopo la fase presidenziale
Addebito: si può chiedere anche dopo la fase presidenziale
La Corte di Cassazione (sentenza n. 17590/2019) si è di recente pronunciata sul termine entro il quale va formulata, a pena di decadenza, la domanda di addebito della separazione.
Il procedimento di separazione si sviluppa in due fasi. La prima, nella quale le parti compaiono dinanzi al Presidente del Tribunale, ha natura non contenziosa, ed è diretta a verificare le possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la fase presidenziale si conclude con l’assunzione dei provvedimenti, temporanei ed urgenti, volti a regolamentare i rapporti reciproci tra i coniugi e tra questi e gli eventuali figli.
La seconda fase, dinanzi al Giudice Istruttore, ha invece carattere prettamente contenzioso e si svolge secondo le regole e le forme del giudizio ordinario.
Per tale motivo, con l’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti, il Presidente del Tribunale assegna ad entrambe le parti termini perentori per il deposito di atti (la memoria integrativa da parte del ricorrente e la comparsa di costituzione da parte del resistente) con i quali possono integrare, precisare o modificare le proprie rispettive domande ed eccezioni.
Nel caso di specie, un coniuge si opponeva alla pronuncia di addebito della separazione a suo carico, eccependo proprio il fatto che l’altro coniuge non avesse domandato l’addebito nel ricorso introduttivo, ma solo dopo la fase presidenziale.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che la domanda di addebito della separazione è tempestiva anche se presentata per la prima volta dopo l’ordinanza presidenziale, purché sia contenuta nella memoria integrativa depositata entro il termine perentorio indicato nell’ordinanza stessa.
Avv. Marco Schirru