Padre può espatriare anche se non adempie all’obbligo di mantenere i figli

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Il giudice tutelare del Tribunale di Vercelli, con sentenza del 11/12/14, si pronuncia su una questione relativa al diniego di assenso da parte del coniuge separato, alla concessione del passaporto al marito, inadempiente agli obblighi di cura e mantenimento della prole minorenne.

L’uomo, di cittadinanza marocchina e italiana, a fronte del rifiuto della donna esercente la potestà sui figli minori, aveva adito il giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione che tenesse luogo del consenso dell’altro genitore al rilascio del passaporto.

In particolare, l’uomo avendo la doppia cittadinanza sarebbe potuto entrare in Marocco in qualsiasi momento, essendo titolare di un passaporto marocchino e della carta di identità italiana valida per l’espatrio, anche se questa consente l’ingresso in tale Paese solo in casi particolari. Senza il passaporto italiano egli però non avrebbe potuto fare rientro comodamente in Italia.

L’esigenza di lasciare il paese sarebbe stata dettata dalla malattia dei suoi anziani genitori che rendeva necessaria la sua presenza e assistenza.

A procedimento di separazione giudiziale in corso, a seguito dei provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti, il padre si era disinteressato dei figli sia sottraendosi agli obblighi di visita, sia dal punto di vista della cura e del mantenimento. Inoltre, secondo la donna, non era vero che i genitori del marito fossero malati o fosse necessaria la sua presenza lì, stante l’esistenza di altri fratelli.

Secondo la sentenza del Tribunale piemontese, il Giudice tutelare deve valutare in primo luogo il carattere non meramente pretestuoso del mancato assenso dell’altro genitore, e in seguito se l’espatrio del genitore risulti compatibile con l’interesse del minore.

Infatti, non si possano imporre limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.), se non in presenza di esigenze di rango superiore previste dalla legge.

Pur avendo accertato che il rapporto del padre con i figli minori è stato caratterizzato da notevoli mancanze e inadempimenti nei loro confronti, l’espatrio del padre non può essere considerato contrario al loro interesse.

In definitiva, secondo il giudice, se manca l’interesse, la dedizione e l’amore di un padre nei confronti dei propri figli, negandogli l’espatrio non si ottiene automaticamente l’adempimento dei doveri di cura, di educazione, di visita, se non c’è una spontanea volontà del genitore in tal senso.

Anche dal punto di vista degli obblighi economici, se il genitore non è proprietario di beni o patrimoni, oppure, nasconda i propri guadagni alla famiglia, esauriti i rimedi per la soddisfazione del credito in via esecutiva, “la strada per ottenere quanto dovuto nell’interesse dei figli non può certo essere rappresentata dal diniego all’espatrio dell’altro genitore”.