Affido condiviso: i tempi di frequentazione padre-figlio devono essere adeguati
Affido condiviso: i tempi di frequentazione padre-figlio devono essere adeguati
La Corte di Cassazione (sentenza n. 9764 del 08 Aprile 2019) si è recentemente pronunciata sulla regolamentazione del diritto di visita e frequentazione tra figlio e genitore non convivente.
Nello specifico, i Giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano tra l’altro stabilito che la minore, pur affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, trascorresse con il padre solamente i fine settimana in alternanza con la madre con lei convivente, senza prevedere alcun incontro infrasettimanale. Pertanto, il padre avrebbe potuto vedere la figlia solamente ogni quindici giorni.
Il padre proponeva ricorso, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità e il mancato riconoscimento di tempi di frequentazione paritetici, che di fatto impediva l’effettiva condivisione della responsabilità genitoriale.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che “nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412).”
Sulla base di tale principio, in accoglimento del ricorso, la Suprema Corte evidenziava che, nel caso di specie, la Corte d’Appello, dopo avere ritenuto che la minore “abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, ma ciò in maniera del tutto graduale”, non aveva poi fornito alcuna specifica motivazione ad una così evidente restrizione dei tempi di frequentazione padre-figlia. Non emergeva, in particolare, alcun profilo di inidoneità genitoriale del padre, tale da poter eventualmente giustificare tale limitazione.
Ciò comportava evidente violazione, tra l’altro, dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di tutela del “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”.
In applicazione di tale principio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte invitato i Paesi membri ad un rigoroso controllo sulle c.d. “restrizioni supplementari” al diritto di visita dei genitori, in quanto esse “…comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore” (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).
La Cassazione evidenziava altresì che, nella propria decisione, la Corte d’Appello aveva del tutto tralasciato di considerare la forte conflittualità tra i genitori e la condotta ostracistica della madre, gravemente lesiva dei diritti del minore e, pertanto, da considerarsi fatto decisivo per la soluzione della controversia.
Avv. Marco Schirru