ASSEGNO PEREQUATIVO E TRIBUNALE DI MILANO
Sempre più spesso la Sezione Famiglia del Tribunale di Milano si ritrova a prevedere il cosiddetto “assegno perequativo” a carico del genitore collocatario ed a favore dell’altro genitore perché quest’ultimo lo utilizzi per i figli. Infatti, nel caso in cui si evidenzi una particolare disparità tra le condizioni patrimoniali dei due genitori in danno del genitore non collocatario, il Tribunale di Milano in conformità con le previsioni dell’art.337 ter comma 4 del Codice Civile si trova ad impone al genitore collocatario di versare all’altro un assegno, da spendersi in favore di esigenze essenziali del figlio che, diversamente, il genitore privo di mezzi economici non potrebbe garantire. Diversamente, presso il genitore collocatario il figlio potrebbe continuare a godere del tenore di vita che aveva in costanza di convivenza dei genitori (per esempio un’abitazione di una certa dimensione, personale di servizio,utilizzo di internet, abbonamento a canali televisivi privati, abbigliamento firmato) mentre in compagnia dell’altro spesso non avrebbe neppure la garanzia di un’abitazione. E ciò si risolverebbe in una lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità perché è evidente che il minore sarebbe maggiormente portato a permanere presso il genitore collocatario ed ad allontanarsi gradualmente dal genitore più disagiato.
In tali sentenze il tribunale di Milano richiama le pronunce della Corte di Cassazione che in più occasioni ha avuto modo di ribadire che la disparità economica dei genitori giustifica un assegno perequativo a favore del genitore cui non siano collocati i figli (per tutte Cassazione Civile, Sez.I, sentenza 2 agosto 2013 n. 18538)
Per la lettura integrale della sentenza http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#51
avv.Adriana Massarani