La nuova convivenza fa venir meno il diritto all’assegno divorzile

La nuova convivenza fa venir meno il diritto all’assegno divorzile

Allorché l’ex coniuge beneficiario di un assegno divorzile intraprenda una convivenza di fatto, tale circostanza comporta l’automatica cessazione del diritto a percepire il suddetto assegno.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 5974 del 28/02/2019) ha confermato sul punto un principio già consolidato, ma che evidentemente necessitava di essere ribadito.

Nel caso di specie, infatti, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano escluso tale automatismo, confermando l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, che pure aveva pacificamente da tempo intrapreso un rapporto di stabile convivenza con il nuovo compagno.

I Giudici del merito sostenevano infatti che l’ex marito aveva l’onere di provare che in virtù di tale convivenza, l’ex coniuge aveva beneficiato di un miglioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali.

Al contrario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’uomo, ribadiva di aver già da tempo chiarito (si veda Cass. 6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass.4649/2017; Cass. 2732/2018) che «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso»

La Corte ha altresì precisato che la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è “espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni
obbligo.”

La Cassazione ha infine sottolineato che anche qualora si verifichi la cessazione della convivenza di fatto, la circostanza non assume alcun rilievo e non determina, pertanto, la riaffermazione del diritto all’assegno divorzile (v. anche Cass., ordinanza n. 18111/2017).

Avv. Marco Schirru

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