Maltrattamenti in danno della moglie – Condannato il marito che ostenta la relazione extraconiugale

A cura dell’avv. Giampaolo Pisano

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. – Sent. del 18.04.2012, n. 15057

Presidente Di Virginio – Relatore Carcano

Ritenuto in fatto

1. A.V. impugna la sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado e su impugnazione della sola parte civile, lo ha dichiarato civilmente responsabile di maltrattamenti in danno della moglie F.C., “offendendone il decoro e la dignità e ponendola in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da “renderle la vita impossibile.

La Corte d’appello ha ricostruito la vicenda in termini giuridicamente – dopo proceduto all’esame della persona offesa e del maresciallo dei carabinieri A.B. in sede rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – in base alle circostanziate dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha specificamente confermato fatti descritti nell’imputazione.

La Corte di merito pone in rilevo che la vicenda, ricostruita in primo grado sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dall’imputato, ha assunto una dimensione diversa – dopo le specifiche dichiarazioni di F.C. e quelle del teste B., il quale ha confermato che “vi erano rapporti tesi”, tra i due coniugi – rispetto a quella emersa posta a base della decisione del Tribunale.

Ad avviso del giudice d’appello, la giuridica configurabilità del reato è provata dalla continuità e dalla gravità delle ingiurie e offese che A.V. profferiva nei confronti della moglie costituite dall’ostentare “rapporti extra coniugali, confrontando le doti dell’altra con quelle della moglie e denigrando quest’ultima sia sul piano fisico che morale e intellettuale”. Condotta alla quale si aggiungeva l’ostentazione “… anche dei regali fatti all’altra donna e i momenti felici con la stessa trascorsi”, in tal modo rendendo evidente, a giudizio della corte di merito, la gravità e il “meccanismo” dei maltrattamenti psicologici “innescato nei confronti della moglie”.

In conclusione, la Corte d’appello ha affermato la responsabilità civile di A.V. e, in mancanza dell’appello del pubblico ministero, ha condannato lo stesso al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, da determinare non solo sotto il profilo morale, ma anche biologico.

2. Il difensore di A.V., propone ricorso e deduce:

– Il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché la Corte d’appello non ha considerato adeguatamente le risultanze probatorie in atti e riportare nella sentenza di primo grado.

Il ricorrente rileva che il teste B., dopo le suggestive domande del presidente del Collegio, ha riferito di non conoscere quali fossero i rapporti tra i due coniugi e se la C. avesse o meno presentato altre querele nei confronti del marito e si fosse lamentata del suo comportamento.

Sul punto, la sentenza impugnata ha riportato espressioni che hanno dato, immotivatamente e illogicamente, per esistenti circostanze non acquisite agli atti.

Per il ricorrente, la sentenza impugnata contiene affermazioni del tutto indimostrate circa la riservatezza della signora C., la quale ha ritenuto opportuno non rendere note le vicende coniugali fino al matrimonio dei figli.

La Corte d’appello non ha affatto verificato l’attendibilità del teste e ha acriticamente posto a base della propria decisione quanto dalla stessa riferito, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa.

A differenza di quanto affermato dal giudice d’appello, la sentenza di primo grado ha tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa rese in sede di sommarie informazioni ai Carabinieri il 9 agosto 2005 e le ha adeguatamente considerate. Mentre, le dichiarazioni rese all’udienza innanzi alla Corte d’appello non sarebbero state veridiche e frutto di “sufficienti istruzioni” a riconsiderare la vita coniugale a partire dagli anni 1993-1996, cui sono stati fatti risalire i maltrattamenti.

Il giudice d’appello non ha affatto considerato, invece, le contraddizioni della teste e le diversità rispetto alle precedenti affermazioni, fondando il proprio convincimento in termini illogici e privi di adeguato esame degli atti. In particolare, non è stato tenuto conto di quanto in precedenza genericamente dichiarato ai Carabinieri sul comportamento del marito. L’unica circostanza cui la signora C., ad avviso della difesa, avrebbe fatto riferimento è quella delle presunte aggressioni verbali dopo la presentazione del ricorso per la separazione.

Per il ricorrente, vi è stata un’errata interpretazione e lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado, in quanto non vi è in essa alcuna riferimento a comportamenti di violenza verbale e psicologica. Il giudice di primo grado ha espresso, come si legge in motivazione, tutti gli elementi per i quali è giunto a escludere la sussistenza del reato, escludendo anche episodi isolati di violenza e in ogni caso ritenendo non provati fatti narrati dalla querelante.

La sentenza impugnata, con assertiva e non condivisibili affermazioni, è pervenuta all’affermazione di responsabilità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è in realtà non è volto a rilevare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito la vicenda coniugale dopo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’esame della persona offesa F.C.

Il giudice d’appello, come si è esposto in narrativa, ha dialogato con le conclusioni raggiunte dal Tribunale e ha, dopo a diretta percezione delle dichiarazioni dei testi, non ha condiviso il significato complessivo del quadro probatorio tratto dal Tribunale soltanto da un verifica cartolare delle circostanze riferite in querela da F.C.

La Corte di merito ha posto in rilievo – si è già detto in narrativa – che il racconto della persona offesa ha trovato specifico riscontro nelle dichiarazioni del Maresciallo dei Carabinieri. Si è esclusa dunque, la sussistenza di un’asserita “montatura”.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento, dunque, in un quadro probatorio giudicato completo e univoco, e tanto da far ritenere la sussistenza di una precisa determinazione di V. di sottoporre la moglie F.C. a vessazioni morali di notevole gravità.

Non è da revocare in dubbio che integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta reiteratamente prevaricatrice, caratterizzata da una continua serie di insulti e infedeltà ostentate, tali da determinare sofferenze morali.

In conclusione, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come ampiamente descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice d’appello, in questa sede non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

La Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto de quo e le condotte alle quali ha riconosciuto tale illecita connotazione.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di € 1.500, oltre accessori, in favore della parte civile C.F.

Depositata in Cancelleria il 18.04.2012