Modifica condizioni divorzio: sono rilevanti solo i fatti sopravvenuti

Modifica condizioni divorzio: sono rilevanti solo i fatti sopravvenuti

Con interessante ed articolata pronuncia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 11181/2019) è recentemente intervenuta sui criteri che devono essere seguiti nel decidere la modifica delle condizioni di divorzio.

Nel caso di specie, una donna impugnava la decisione con la quale i giudici di merito avevano ridotto l’assegno divorzile a carico dell’ex marito, in ragione del fatto che la beneficiaria aveva nel frattempo trovato un lavoro, seppur a tempo determinato.

La ricorrente lamentava che tale circostanza non potesse considerarsi nuova rispetto alla situazione esistente all’epoca del divorzio, poiché già allora ella lavorava e percepiva un reddito, seppur in forza di un contratto part-time.

Con un articolato pronunciamento, la Suprema Corte ha dapprima ritenuto non fondato il motivo di contestazione.

Infatti, ciò che il Giudice di merito aveva valutato come fatto nuovo non era, di per sè, l’aver trovato un nuovo lavoro, quanto il fatto che all’epoca del divorzio la ricorrente era costretta a lavorare part-time a causa dei postumi di un incidente, che limitavano la sua capacità lavorativa. Successivamente alla sentenza, invece, questi postumi erano ormai superati, con conseguente pieno recupero della capacità lavorativa. In ciò il Giudice di merito individuava l’elemento di novità, tale da giustificare la riduzione dell’assegno divorzile.

Sotto altro profilo, tuttavia, il Giudice di merito motiva la propria decisione affermando che la ricorrente, recuperata la piena capacità lavorativa, avrebbe dovuto attivarsi fin da subito nella ricerca di un lavoro “…tenuto conto che le parti, sposatesi nel 1993, si sono separate dopo poco, nel 1996, quando la (omissis) aveva solo 27 anni, per cui da allora percepisce l’assegno di cui si discute”.

Secondo la Cassazione, in tal modo il Giudice si è spinto a rivalutare circostanze inerenti le condizioni economiche e lavorative delle parti certamente anteriori alla pronuncia della sentenza di divorzio e pertanto, già esaminate in quel procedimento. Così facendo, egli ha operato una valutazione non consentita, in quanto già effettuata con la sentenza di divorzio, definitivamente passata in giudicato.

Per questo motivo, la Corte ha cassato il provvedimento, con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo pronunciamento.

Avv. Marco Schirru

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