Separazione con figli: la conflittualità alta esclude la condivisione della casa
La Cassazione, con la sentenza del 12 novembre 2014, n. 24156, chiarisce il principio secondo cui si procede all’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole, nonostante la titolarità del diritto di proprietà in capo all’altro coniuge.
La questione sollevata nell’ambito di un giudizio per separazione giudiziale, attiene in particolare alla possibilità, di assegnare solo una porzione dell’immobile adibito a casa coniugale, quando la tipologia dell’immobile consenta una comoda divisione.
L’art. 337 sexies c.c., prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
La Corte suprema ha rilevato, nel caso di specie, che la divisione dell’abitazione e l’assegnazione delle due porzioni ai genitori non fosse rispondente all’interesse dei minori alla conservazione dell’habitat familiare, soprattutto perché le abitazioni contigue avrebbero potuto portare a situazioni di confusione e di contrasti.
In una precedente e recente pronuncia la Cassazione si era già pronunciata sulla questione dell’assegnazione di una porzione dell’immobile, precisando che il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, ad una porzione di essa, in presenza di due presupposti.
In primo luogo può essere disposta solo in assenza di elevata conflittualità tra coniugi, e in secondo luogo solo se la soluzione agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori (Cass. Civ. n. 8580 dell’11 aprile 2014).
A cura dell’Avv. Giampaolo Pisano