“Diritto di visita” nella separazione e nel divorzio
“Diritto di visita” nella separazione e nel divorzio
Alcune importanti osservazioni in materia di “diritto di visita” nella separazione e nel divorzio.
Il secondo comma dell’art. 337 ter c.c., nel disciplinare i provvedimenti relativi ai figli, prescrive che il Giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. In realtà, l’inciso codicistico definisce il cosiddetto “diritto di visita”, definizione certamente poco felice, che quasi ricorda la visita ad un infermo piuttosto che un percorso di crescita e sviluppo fra genitori e figli.
Col provvedimento di cui trattasi, il giudice dovrà indicare l’abitazione nella quale il minore risiederà, il genitore col quale dovrà convivere abitualmente ed i tempi in cui l’altro genitore potrà vedere suo figlio.
È di tutta evidenza che il concetto di regolamentazione del diritto di visita di un figlio sia in evidente contrasto col concetto di affido condiviso.
Infatti, se il presupposto dell’affido condiviso è realmente la collaborazione reciproca fra genitori alla vita dei figli, la regolamentazione degli orari imposta da un freddo provvedimento del giudice dovrebbe risultare del tutto inutile.
Se realmente l’affido condiviso è fondato sulla reciproca partecipazione dei genitori alla crescita dei figli, non si vede per quale motivo il provvedimento del giudice sia identico a quello dell’affido monogenitoriale.
Sorge spontaneo domandarsi se due genitori siano veramente in grado di educare e crescere congiuntamente i propri figli, se la loro capacità di collaborazione è così bassa da rendere necessario l’intervento del giudice per determinare anche le modalità di visita dei figli.
Sorge naturale chiedersi quale sia l’effettiva capacità di collaborazione e partecipazione genitoriale, se gli stessi non hanno neanche la capacità di suddividersi le incombenze quotidiane sulla base delle esigenze dei figli.
Bi-genitorialità e co-genitorialità
È del tutto evidente che un rapporto genitori-figli basato unicamente su una rigida tempistica imposta da un giudice serva unicamente a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori. Ma è ampiamente dimostrato che questo non sia assolutamente sufficiente per un corretto sviluppo dei figli.
Nei confronti dei propri figli, i genitori devono adottare uno stile di vita educativo responsabile, contraddistinto da una non competetizione e da una cooperazione e un’approvazione reciproca del rispettivo ruolo educativo.
Il concetto di bi-genitorialità, che ha contraddistinto la disciplina sull’affido condiviso, deve ritenersi un concetto superato dalla co-genitorialità che deve trovare il centro di aggregazione nell’interesse dei figli.
Purtroppo, l’esperienza quotidiana presso i tribunali italiani insegna che quasi sempre, gli orari di visita dei figli vengono dettati più in funzione delle esigenze dei genitori che dei figli.
Avv. Giampaolo Pisano – Associazione Mamme e Papà Separati Sardegna – rete RENAGESE