Separazione e divorzio: affidamento condiviso dei figli
A cura dell’avv. Giampaolo Pisano
La recente domanda formulatami da un lettore, mi offre la possibilità di approfondire una tematiche giuridiche di maggior rilievo e che di recente ha subito certamente la più importante riforma dell’anno appena passato: l’affido condiviso dei figli.
In particolare, il marito separato che ha scritto alla redazione del giornale, voleva sapere se dopo la riforma in questione, era ancora tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori che, in sede di separazione erano stati affidati alla sua ex moglie.
Prima di rispondere all’affezionato lettore, ritengo sia opportuno illustrare meglio i confini e la portata della riforma sull’affidamento dei figli.
Il fulcro della riforma è rappresentato dalla valutazione prioritaria che il giudice della separazione del divorzio deve compiere per valutare se i genitori, dopo al convivenza, siano ancora in grado di continuare ad occuparsi dei figli senza dover necessariamente indicare quale dei due debba essere considerato affidatario esclusivo.
Ovviamente, permane anche la figura dell’affido in favore di un solo genitore, ma è circoscritta ai soli, e per fortuna rari, casi in cui il giudice ritenga che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore.
La locuzione affidamento ad entrambi i genitori contenuta del novellato art. 155 cc deve, pertanto, essere interpretata nel senso che il giudice non esprime preferenze per l’uno e per l’altro dei coniugi ma attribuisce ad entrambi i genitori la piena responsabilità di continuare ad occuparsi dei figli anche dopo la separazione. L’affidamento monogenitoriale sarà limitato solo a quei casi in cui il giudice ritenga che l’affido ad entrambi sia contrario all’interesse del minore.
Con lo strumento dell’affido condiviso, sostanzialmente, il giudice valuta positivamente la possibilità dei genitori di continuare condividere tutto quanto necessario alla crescita della prole come avveniva prima della separazione.
Semplificando il concetto di affido, potrebbe dirsi che entrambi i genitori sono nominati custodi simbolici dei figli.
Tuttavia, è bene precisare che il nuovo istituto giuridico introdotto con la legge 54 del 2006, non ha cancellato i precedenti fondamenti della separazione. Anzi, ad un’analisi più attenta, si rileva che il legislatore ha inteso disegnare un filo di collegamento fra i compiti di custodia del minore (affidamento), quelli di residenza (tempi e modalità di permanenza) e di mantenimento (contribuzione).
Anche alla luce della nuova disciplina dovranno essere stabiliti i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore. Il Giudice dovrà ancora indicare la residenza del figlio. Quindi, continuerà ad esserci un solo genitore collocatario del figlio, in assoluta coerenza con le esigenze psicologiche del minore ed il suo bisogno ad avere una propria stabile collocazione anagrafica con un genitore.
Per ciò che concerne l’esercizio della potestà, invece, la riforma non prevede che dopo la separazione i genitori debbano esercitare congiuntamente la potestà (cioè nello stesso tempo), ma solamente che la potestà debba essere esercitata da entrambi.
Il concetto cardine è rappresentato dal nuovo fatto che la potestà ora potrà essere esercitata da entrambi i genitori e non solo dall’affidatario del minore, lasciando al genitore non affidatario solo i poteri di controllo.
Ciascuno dei genitori, quindi, avrà la possibilità di decidere e attuare quanto ritiene giusto per l figlio.
Tuttavia, è bene ribadirlo, l’esercizio pieno della potestà non coincide con l’esercizio congiunto della stessa che, ovviamente, si può avere solo nel caso di convivenza dei genitori col figlio.
Da quanto sopra esposto, deriva la logica conseguenza che continuando a sussistere la figura del genitore collocatario del figlio, l’altro genitore non può sottrarsi ai doveri contributivi in favore della prole non autonoma economicamente.
Come avrà ben compreso il lettore, quindi, anche dopo la riforma nessun genitore può sottrarsi all’obbligo contributivo in favore dei figli. Ovviamente, dovrà essere valutato il caso concreto per accertare se, eventualmente, sussistono i presupposti per una eventuale riduzione dell’assegno.