Diritto di visita nella separazione e divorzio
Il secondo comma dell’art. 337 ter c.c., nel disciplinare i provvedimenti relativi ai figli, prescrive che il Giudice determini i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. In realtà, l’inciso codicistico definisce il cosiddetto “diritto di visita”, definizione certamente poco felice, che quasi ricorda la visita ad un infermo piuttosto che un percorso di crescita e sviluppo fra genitori e figli.
Col provvedimento di cui trattasi, il giudice dovrà indicare l’abitazione nella quale il minore risiederà, il genitore col quale dovrà convivere abitualmente ed i tempi in cui l’altro genitore potrà vedere suo figlio.
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