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Diritto di visita nella separazione e divorzio

Il secondo comma dell’art. 337 ter c.c., nel disciplinare i provvedimenti relativi ai figli, prescrive che il Giudice determini i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. In realtà, l’inciso codicistico definisce il cosiddetto “diritto di visita”, definizione certamente poco felice, che quasi ricorda la visita ad un infermo piuttosto che un percorso di crescita e sviluppo fra genitori e figli.

Col provvedimento di cui trattasi, il giudice dovrà indicare l’abitazione nella quale il minore risiederà, il genitore col quale dovrà convivere abitualmente ed i tempi in cui l’altro genitore potrà vedere suo figlio.

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La mediazione familiare: terra di confine

Negli ultimi 10 anni la diffusione della mediazione familiare ed importanti cambiamenti legislativi hanno dato vita a interessanti riflessioni sulla delicata fase del ciclo di vita della famiglia rappresentata dalla separazione coniugale e sugli interventi di aiuto ad essa dedicati. La normativa ha quindi rovesciato la prospettiva precedentemente in uso, prevedendo come prassi normale un affidamento condiviso e limitando l’affidamento esclusivo a quelle condizioni in cui la condivisione delle responsabilità genitoriali risulti gravemente pregiudizievole per il sano e armonico sviluppo dei figli.

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bigenitorialità: la legge sull’affido condiviso

Da alcuni anni in Italia è in vigore la Legge 54/2006 che riconosce il principio della bigenitorialità per i figli di coppie separate anche non sposate. Questa legge ha rielaborato la disciplina dell’affidamento dei figli in materia di separazione. La L.54/2006 sull’affido condiviso introduce alcune novità nel panorama legislativo italiano, ovvero il riconoscimento di pari diritti e doveri per entrambi i genitori nei confronti dei figli e focalizza l’attenzione sul minore con i suoi bisogni evolutivi e nel mantenere costanti le relazioni con entrambi i genitori. Già qualche anno prima si parlava di “bigenitorialità”, principio che poi si è consolidato da tempo negli altri ordinamenti europei, presente anche nella “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991, nel quale vengono poi riconosciuti anche i diritti di rapporti continuativi tra nonni e nipoti e con i parenti più stretti.

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