Adeguamento dell’assegno divorzile a seguito di mutamento delle condizioni patrimoniali

Adeguamento dell’assegno divorzile a seguito di mutamento delle condizioni patrimoniali

La Corte di Cassazione (sentenza 04 Aprile 2019, n. 9533) ha recentemente precisato che il mutamento delle condizioni patrimoniali dei coniugi deve essere valutato dal Giudice anche se intervenuto nel corso del giudizio di appello.

Nel caso specifico, il Giudice di I grado aveva pronunciato sentenza di divorzio, con riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, in ragione dello stato di invalidità di quest’ultima dovuto ad una grave patologia psichiatrica, tale da condizionarne la capacità lavorativa.

Nel successivo grado d’appello, quest’ultima allegava e dimostrava l’intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovute alla perdita del reddito derivante da un’attività di sostegno terapeutico, di cui in precedenza godeva.

Tenuto conto di ciò, il giudice d’appello disponeva pertanto l’aumento dell’assegno divorzile in suo favore.

Il marito impugnava la sentenza, lamentando, tra l’altro, che la moglie non avrebbe potuto far valere il suddetto mutamento nel giudizio d’appello, bensì sarebbe stato suo onere aprire un procedimento nuovo, per la modifica delle condizioni di divorzio (art. 710 c.p.c.).

Nel respingere tale motivo di gravame, la Suprema Corte ha evidenziato che “La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (Cass. 1824/2005).”

Avv. Marco Schirru

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