Separazione coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell’avvocato

Con le rispettive circolari n. 16 del 01.10.2014 e n. 19 del 28.11.2014, il Ministero Dell’Interno ha avuto modo di fornire alcune precisazioni in merito agli adempimenti cui sono tenuti gli Avvocati e gli Ufficiali di Stato Civile anche con riferimento all’istituto della convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale dei coniugi di cui all’art. 6 del D.L. 12 settembre n. 132 in vigore dal 13.09.2014.

In virtù della novità legislativa introdotta e delle precisazioni del Ministero, i coniugi possono raggiungere, con l’assistenza di un legale per parte, un accordo consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente stabilite,che necessita, in relazione alla condizione dei figli, della preventiva autorizzazione o del nulla osta del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.

Successivamente alla stipula dell’accordo, entro il termine di 10 giorni, l’Avvocato dovrà trasmettere una copia autentica dell’accordo, munito delle certificazioni di cui al DPR 396/2000, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto e trascritto, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 10.000.

Effettuata la trasmissione, il ruolo dell’avvocato può ritenersi concluso e gli adempimenti successivi competono all’Ufficio dello Stato Civile, senza bisogno, di apposita istanza formulata da parte del difensore.

Gli effetti degli accordi raggiunti decorreranno dalla data “certificata” negli accordi stessi e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.