Il diritto del minore nella separazione.

Il diritto del minore nella separazione.

Il nuovo dettato dell’art. 337 ter c.c. sancisce perentoriamente il diritto del minore nella separazione ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

Per la prima volta, il legislatore italiano trasforma, quello che nella precedente disciplina veniva riconosciuto un mero interesse, in vero e proprio diritto del minore.

Legittimazione ed audizione del minore

Benché sia del tutto evidente il progresso normativo, deve anche precisarsi che per il minore, questo diritto rimane privo di facoltà di intervenire nel procedimento di separazione. I legittimati attivi e passivi rimangono i coniugi. L’unico diritto direttamente riconosciuto al minore coinvolto nel processo di separazione dei genitori è quello di audizione.

Contenuto del diritto del minore nella separazione

Il contenuto del diritto-interesse del minore è teso a non far perdere a quest’ultimo i rapporti che aveva con i genitori e con i rispettivi rami parentali.
Il conflitto coniugale non deve avere delle conseguenze nefaste sul minore, ma soprattutto, non deve costringerlo a scegliere un genitore o un ramo parentale, ovvero, a rinunciare al patrimonio affettivo che gli appartiene.
Più precisamente, il legislatore prescrive che il minore deve continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
La parola “equilibrato” impone a ciascun genitore di non prevalere ed annullare la figura dell’altro genitore. Come in costanza di matrimonio, la figura di entrambi i genitori garantisce una crescita armoniosa, così dopo la separazione il rapporto genitoriale deve rimanere immutato.
La parola “continuativo”, invece, indica l’esigenza del minore di mantenere un rapporto quotidiano con entrambi i genitori come avviene durante la convivenza coniugale. Il rapporto del figlio con ciascun genitore non deve essere occasionale.
Con la parola “rapporto” il legislatore ha voluto far riferimento all’insieme di relazioni affettive, educative ed umane  che legano il minore ai genitori.
Da quanto detto, appare evidente che lo scopo della nuova disciplina sia quello di mantenere invariato il rapporto esistente prima della crisi coniugale.
Sarà compito dei genitori, ed in loro difetto del giudice, individuare lo stile di vita preesistente e cercare di mantenerlo anche dopo la separazione.
Ovviamente, nulla impedisce di sfruttare tale occasione per migliorare il proprio rapporto con i figli.
Se un genitore, ad esempio, in costanza di matrimonio si è mostrato assente, questa può essere l’occasione per cambiare il proprio atteggiamento in positivo.

Avv. Giampaolo Pisano – Associazione Mamme e Papà Separati Sardegna – rete RENAGESE